Nell'ambito del diritto di famiglia, l'Avv. Culeddu Dore offre assistenza legale negli ambiti sottostanti. SEPARAZIONE E DIVORZIO La separazione è il primo passo verso lo scioglimento del matrimonio: senza separazione, infatti, non è possibile procedere al divorzio. Rispetto al divorzio la separazione è però una situazione momentanea, per cui sono previsti due finali: il ricongiungimento della coppia oppure il divorzio effettivo. Con la separazione, infatti, la coppia non mette fine al matrimonio, ma è come se lo sospendesse. In questa situazione i coniugi non sono più obbligati a vivere nella stessa casa, né a mantenere il vincolo di fedeltà. Ci sono diversi tipi di separazione, le diverse forme sono separazione consensuale, giudiziale e di fatto. Il divorzio è il definitivo scioglimento del rapporto matrimoniale, un’istituzione giuridica che attesta l’effettivo termine del matrimonio. Come per la separazione esistono diversi tipi di divorzio: il congiunto, ovvero quando entrambi i coniugi sono d’accordo sulle condizioni, e il giudiziale, quando invece non si riescono a raggiungere gli accordi. In Italia il divorzio è legale solo dal 1970 e da quel momento il numero di divorzi è stato sempre crescente, specialmente nel 2015, quando sono nati i divorzi e le separazioni brevi, anno in cui i divorzi sono aumentati del 57% circa. La differenza sostanziale tra separazione e divorzio è che con la separazione le due persone coinvolte sono ancora considerate coniugi, mentre con il divorzio questo legame si scioglie definitivamente. AFFIDAMENTO DEI FIGLI, DISCONOSCIMENTO E RICONOSCIMENTO PATERNITÀ, ADOZIONE E TUTELA DEI MINORI In materia di diritto minorile, l’avvocato familiarista si occupa in via principale di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, del mantenimento e del diritto di permanenza con il genitore non collocatario. Sono frequenti altresì i procedimenti di riconoscimento e disconoscimento di paternità. Davanti al Tribunale per i minorenni lo Studio Legale tratta procedimenti di adottabilità, le conseguenti richieste di affidamento e la materia della limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale in caso di pregiudizio per il minore. Lo Studio è in grado di offrire supporto anche relativamente al diritto penale della famiglia. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La misura di protezione dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni. L’art. 1 prevede, infatti, che la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. TESTAMENTI E DONAZIONI Qualora si decida di donare parte del proprio patrimonio ad altri soggetti occorre informarsi bene sulle giuste procedure da seguire. Molti sono soliti confondere la donazione con il lascito testamentario, due procedure fra cui intercorrono delle differenze, seppur lievi. La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Il lascito testamentario è, invece, una manifestazione di liberalità espressa con il testamento con cui taluno dispone una donazione, in favore di terzi, di beni e/o valori di un certo rilievo. Si parla di donazione se si è mossi dal desidero di devolvere i propri beni o parte di essi quando si è ancora in vita, mentre si parla di lascito testamentario quando si vuole devolvere gli stessi post mortem. Dunque, ciò che differenzia la donazione dal lascito testamentario è il momento in cui i beni che si devolvono ad un’altra persona o ad un’organizzazione potranno effettivamente essere ricevuti dal destinatario. Sia nel caso della donazione che del lascito testamentario bisogna rispettare la cosiddetta quota di legittima: il patrimonio ereditario è costituito da una quota usufruibile da chiunque sia il destinatario e da una quota che spetta legalmente agli eredi (coniuge, figli, ecc.). Se la quota di legittima non dovesse essere stata raggiunta, gli eredi potranno procedere per vie legali e tornare in possesso dei beni devoluti ad altri fino al raggiungimento della quota stessa.
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